Atto costitutivo
Atto costitutivo
L’anno 2001, il giorno venticinque febbraio si sono riuniti i signori:
Bargioni Elena, Bonora Laura, Bracci Gianfranco, Calamai Alberto, Carminati Loredana, Casoli Curzio, Cecchini Ernesto, Cecconi Giovanni, Cosola Pierluigi, Nyhan Jane, Pratesi Roberto, Ranfagni Luca, Rensi Stefano, Romano Simona, Silvestri Marco, Volpi Chiara.
Essi dichiarano di voler costituire un’associazione professionale di Guide avente la seguente denominazione:
Associazione Guide Ambientali Toscane
con sede in Firenze – Via Assisi n.20
non ha fini di lucro ne di attività commerciali ma ha lo scopo di rappresentare e tutelare i propri aderenti.
I suddetti Soci Fondatori sono concordi ad adottare il seguente:
STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE E LUOGO
E’ costituita, il 25 febbraio 2001, l’Associazione Guide Ambientali Toscane con sede in Via Assisi n. 20 – 50100 Firenze
Art. 2 CARATTERE
L’associazione ha carattere di rappresentanza professionale, è assolutamente escluso ogni scopo di lucro o attività commerciale. La sua durata è fissata al 31.12.2050
Art. 3 OGGETTO
E’ compito dell’associazione:
a. rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell’attività professionali della Guida;
b. riunire tutte le seguenti figure professionali per lavorare in sinergia confrontando le problematiche comuni: guide ambientali escursionistiche, equestri e subacquee, guide parco, guide turistiche, guide alpine e maestri di sci;
c. promuovere e valorizzare le attività relative alle figure professionali sopra indicati con particolare attenzione al territorio toscano;
d. contribuire alla tutela e valorizzazione dei territorio facendo opera di sensibilizzazione verso tematiche inerenti ai beni ambientali e culturali;
e. contribuire alla crescita culturale degli associatati;
f. avanzare proposte agli enti pubblici e privati utili agli scopi suddetti;
g. collaborare con tutti coloro che operano per i settori dei turismo e dell’ambiente, quali imprese, associazioni, enti pubblici e privati, parchi ed aree protette, musei, mezzi di comunicazioni di massa;
h. farsi promotrice verso gli enti pubblici affinché si organizzino corsi di formazione professionale attinenti alle attività oggetto dell’associazione;
i. organizzare corsi di formazione ed aggiornamento;
j. organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell’Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici e culturali.
Art. 4 SOCI E VITA ASSOCIATIVA
La vita associativa è regolata da un apposito regolamento interno. Il numero dei Soci è illimitato.
La base sociale si compone dei “SOCI EFFETTIVI” rappresentati dalle sole persone fisiche esclusivamente in possesso dei documento previsto dalle leggi che permette lo svolgimento delle attività professionali elencate nel presente statuto.
Inoltre sono ammessi come “SOCI EMERITI” persone fisiche che sono state Soci Effettivi per un minimo di 5 anni.
Sono poi ammessi come “SOCI ONORARI” persone fisiche che si siano distinte negli ambiti propri dell’Associazione
Art. 5 AMMISSIONI E DIMISSIONI DEI SOCI
Per essere ammessi come Soci Effettivi è necessario presentare la domanda alla Presidenza con Inosservanza delle norme stabilite dal regolamento.
Il consiglio direttivo propone l’iscrizione all’elenco di Soci Emeriti ed Onorari.
La presentazione della domanda di ammissione a socio effettivo dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dal suo ricevimento trascorsi i quali si intende comunque accettata. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso che verrà esaminato in via definitiva dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
L’ammissione a Socio Effettivo è valida dalla data dei pagamento della quota di iscrizione, la quale deve essere effettuata dopo che il Consiglio Direttivo ha ratificato le domande di ammissione dei Soci stessi; l’iscrizione vale a tempo indeterminato e si conserva con il pagamento della quota annuale.
L’ammissione a Socio Emerito ed Onorario è valida dalla data di delibera dei Consiglia Direttivo o dell’Assemblea Ordinaria che ha ratificato l’ammissione stessa. Le dimissioni da Socio Effettivo, Emerito ed Onorario vanno presentate alla Presidenza e al Consiglio Direttivo.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti:
alla osservanza dello statuto, degli eventuali interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, alla diffusione della appartenenza dell’Associazione specificandone la qualità di Socio Effettivo, Socio Emerito e Socio Onorario, a segnalare al Consiglio Direttivo ogni iniziativa, da chiunque intrapresa, che sia in contrasto con le finalità dell’Associazione stessa.
Art. 7 ESPULSIONE DEI SOCI
I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni dei seguente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
b. quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociali;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danno materiale e/o morale all’Associazione. La riammissione è ammessa dietro presentazione di apposita domanda all’Assemblea Ordinaria dei Soci
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Art. 8 PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a).dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione
b) da contributi, lasciti ed erogazioni varie.
Art. 9 QUOTE ASSOCIATIVE
Le somme versate per la quota di iscrizione annuale non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 10 BILANCIO
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il trentun marzo dell’anno successivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il successivo trenta aprile.
Art. 11 ATTIVO Di BILANCIO
L’eventuale residuo attivo di bilancio non sarà mai distribuibile tra i Soci; è fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o averi di gestione, non che fondo, riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle leggi.
Art. 12 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
• l’ Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• La Presidenza (Presidente,Vice-Presidente,Tesoriere)
• il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 13 ASSEMBLEA
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate con avviso scritto ad ogni socio, inviato almeno 10 giorni prima. Solo i soci effettivi hanno diritto al voto. Sia all’Assemblea Ordinaria che Straordinaria ogni socio può essere delegato a rappresentare un massimo di un altro socio.
Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, entro il trenta aprile, per approvare il Bilancio di esercizio dell’anno precedente. l’Assemblea Ordinaria ha inoltre il compito di:
– approvare le linee generali dei programma di attività,
– approvare, su proposta dei Consiglio Direttivo, il regolamento che presiede a tutte le attività associative,
– eleggere il Consiglio Direttivo,
– approvare l’eventuale Bilancio preventivo e consuntivo,
– deliberare su tutte le questioni inerenti l’attività sociale ed approvare le quote associative.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati. In prima convocazione è validamente costituita con la metà dei membri dell’Associazione, in seconda convocazione è sempre valida. Essa delibera a maggioranza semplice.
Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Ordinaria e delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza semplice tranne che per le modifiche al presente statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, per le quali occorre una maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto.
Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti fra tutti i Soci Effettivi.
Il Consiglio elegge nel suo interno Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere compongono la Presidenza che ha compiti di rappresentanza ed esecutivi.
Le funzioni del Consiglio Direttivo non sono retribuite, mentre le spese sostenute nello espletamento dell’incarico saranno rimborsate in base al regolamento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l’anno, comunque ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
Art. 17 MANSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo deve:
– redigere i programmi di attività sociale e sottoporli al vaglio dell’Assemblea
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
– redigere i bilanci e proporre la quota annuale
– stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale
– redigere e modificare regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione
– favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione
– deliberare circa l’espulsione dei Soci.
Art. 18 DURATA E REVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e possono essere revocati in sede di Assemblea Ordinaria con richiesta presentata da almeno un quinto dei soci e messa all’ordine del giorno nella lettera di convocazione della stessa; nella stessa sede si deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo; possono essere confermate le medesime persone; l’Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
Art. 19 PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; in caso di sua assenza o impedimento tutte le funzioni spettano al Vice-Presidente.
Art. 20 REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti sono previsti in numero di tre membri effettivi eletti nell’Assemblea, anche fra i non soci. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le funzioni dei Revisori dei Conti non sono retribuite, mentre le spese sostenute nell’espletamento dell’incarico saranno sempre rimborsate in base al regolamento.
Art. 21 SCIOGLIMENTO
La decisione dello scioglimento dell’Associazione deve essere presa secondo quanto previsto dall’art. 15.
Art. 22 RESIDUO ATTIVO
In caso di scioglimento il residuo attivo che dovesse risultare, al netto delle spese di scioglimento, sarà destinato ad un’altra Associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica notorietà sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 FUNZIONI DEL PRESENTE STATUTO
Spetta al Presidente assumere tutte le funzioni del presente Statuto ed in caso di palese mancato funzionamento degli organi sociali provvedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria con le modalità previste agli articoli precedenti.
Art. 24 ALTRE NORME
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti.