Associazione Guide Ambientali Europee
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E’ Guida Ambientale o Guida Naturalistica, che può essere articolata in Escursionistica, Equestre e Subacquea, chi, accompagna a piedi o con altro mezzo non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, superficiali o in grotta, anche antropizzati, ambienti naturali innevati e ghiacciati con l’ausilio di ramponi/ciaspole, escludendo i percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
L’accompagnamento potrà avvenire anche con l’ausilio di animali da accompagnamento come ad esempio il trekking someggiato, oppure con l’utilizzo di mountain bike e biciclette in genere. In ambienti naturali acquatici, al fine di poter osservare il fondale e l’ambiente sommerso, saranno utilizzati i necessari ausili, l’accompagnamento in superficie potrà avvenire anche con l’ausilio di canoe, kayak o altre imbarcazioni assimilabili.
La Guida Ambientale o Guida Naturalistica, accompagna persone singole o gruppi anche nella visita di musei eco-ambientali o di storia naturale. Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di Guida Alpina così come nomenclate dall’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e ss.mm.ii”.
Il professionista svolge l’attività secondo la legge 4/2013, professioni, non organizzate in Ordini, Collegi o Albi, ed è tenuto a contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della L. 4/2013. Si ricorda che l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6/09/2005 n°206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Il professionista iscritto ad AGAE osserva i principi deontologici dell’Associazione ed è tenuto alla formazione continua.